Informazione scientifica sul farmaco

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Cosa cambia

La Regione Emilia-Romagna ha fornito le nuove indicazioni applicative (DGR 2309/2016) in materia di informazione scientifica nelle strutture del Sistema Sanitario Regionale, che integrano e modificano le precedenti indicazioni recepite dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con l’adozione del “Regolamento per l’accesso degli informatori scientifici del farmaco/DM” (Del. n. 425 del 12/06/2018).

  • verrà utilizzata una nuova piattaforma regionale per la registrazione degli accessi degli Informatori Scientifici e delle altre figure professionali che accedono alle strutture del sistema sanitario regionale con funzioni di informazione e promozione di farmaci, dispositivi medici e anche integratori. La piattaforma attualmente è in corso di implementazione
  • è sospesa la procedura di adozione del “Modulo di richiesta accesso ISF/DM e attestazione incontro” (Artt. 3 e 4 e Allegato 3 del Regolamento aziendale), in attesa dell’avvio della nuova piattaforma regionale

Restano in vigore

I principi generali (ART. 1 del Regolamento Aziendale)

  • Definire modalità operative uniformi ed omogenee alle indicazioni regionali nell’ambito dell’accesso degli informatori scientifici del farmaco (IFS) a garanzia di trasparenza nei rapporti tra medici prescrittori, aziende sanitarie e aziende farmaceutiche ed assicurare che l’attività di informazione scientifica non si sovrapponga all’attività di cura dei medici.

Le indicazioni circa luoghi e orari (ART. 2)

  • L’attività di informazione scientifica non è mai ammessa all’interno dei reparti di degenza, mentre è consentito recarsi esclusivamente nei locali aziendali individuati per gli incontri collegiali (consulta l’elenco) e negli studi medici o ambulatori specialistici al di fuori degli orari destinati alle visite per gli incontri singoli
  • E’ necessario rispettare la fascia oraria giornaliera e feriale stabilita per l’accesso compresa tra le 12.00 e le 18.00

I requisiti accesso degli ISF/DM (ART. 4 punto 1)

La numerosità delle visite (ART.5), integrate dalle nuove indicazioni regionali

  • Il numero delle visite individuali di ogni ISF/DM ai singoli medici dipendenti o convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale, è quantificabile, sulla scorta delle vigenti indicazioni regionali, in un massimo indicativo di cinque per anno, per ogni medico/farmacista interessato alla prescrizione. Tale limite è da considerarsi indicativo, soprattutto in caso di prodotti ad elevata innovazione o complessità

Il Regolamento aziendale sarà oggetto di successivo aggiornamento in attesa della piattaforma informatica regionale.

 

Ultimo aggiornamento contenuti: 16/06/2020