Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

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Adempimenti Legge 183/2011 art. 15

Legge di stabilità 2012: la cosiddetta “Decertificazione”

Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che vietano alle Amministrazioni Pubbliche di emettere certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblico servizio: certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.

Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A. come indicato dalla normativa:

“Il presente certificato è valido solo tra privati”

Pertanto le novità introdotte dall’art. 1 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), le quali hanno comportato una modifica del D.P.R. n. 445/2000, possono essere così riassunte:

Restano naturalmente esclusi da tali misure i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

Conferme dati

Le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma tramite PEC in interoperabilità ai seguenti indirizzi in base alla area di afferenza delle autocertificazioni e dati da verificare:

Per ulteriori richieste non indirizzabili presso i recapiti di cui sopra, si rimanda all’indirizzo della posta elettronica certificata istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria: protocollo@cert.ao.pr.it

 

Ultimo aggiornamento contenuti: 28/05/2024