Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
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Adempimenti Legge 183/2011 art. 15
Legge di stabilità 2012: la cosiddetta “Decertificazione”
Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che vietano alle Amministrazioni Pubbliche di emettere certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblico servizio: certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.
Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A. come indicato dalla normativa:
“Il presente certificato è valido solo tra privati”
Pertanto le novità introdotte dall’art. 1 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), le quali hanno comportato una modifica del D.P.R. n. 445/2000, possono essere così riassunte:
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scompare il certificato nei rapporti dei cittadini con la P.A. ed i gestori dei pubblici servizi
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il certificato sopravvive solo nei rapporti degli utenti con i privati
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le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Restano naturalmente esclusi da tali misure i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.
Conferme dati
Le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma tramite PEC in interoperabilità ai seguenti indirizzi in base alla area di afferenza delle autocertificazioni e dati da verificare:
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sgsp@cert.ao.pr.it per dati riguardanti il profilo giuridico del rapporto di lavoro dipendente e dati riguardanti il profilo economico del rapporto di lavoro dipendente (tel. 0521.702973 – 0521.702502)
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sbf@cert.ao.pr.it per dati contabili del servizio Economico finanziario (tel. 0521.393923)
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satl@cert.ao.pr.it per dati riguardanti affidamenti di competenza del servizio Attività Tecniche e Logistiche (tel. 0521.703400)
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saea@cert.ao.pr.it per dati riguardanti affidamenti di competenza del servizio Acquisizione beni (tel. 0521.702107)
Per ulteriori richieste non indirizzabili presso i recapiti di cui sopra, si rimanda all’indirizzo della posta elettronica certificata istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria: protocollo@cert.ao.pr.it